Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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R.D. 11/12/1933 n. 1775

Art. 42. Tutti gli utenti di acqua pubblica sono obbligati a mantenere in regolare stato di funzionamento le opere di raccolta, derivazioni e restituzione, le chiuse stabili o instabili, fisse o mobili costruite nel corso d'acqua per la derivazione e mantenere le imboccature delle derivazioni munite degli opportuni manufatti ed a conservarle in buono stato. Essi sono responsabili dei danni che possono avvenire a pregiudizio dei fondi vicini, escluso il caso di forza maggiore. Gli stessi utenti debbono regolare le derivazioni in modo che non si introducano acque eccedenti la portata dei rispettivi canali, nei limiti dei quantitativi legittimamente utilizzabili, e che in ogni evento, col mezzo degli opportuni scaricatori, siano smaltite le acque sovrabbondanti. Gli utenti sono inoltre tenuti ad adottare le modalità per la misura dell'acqua derivata e restituita, che siano richieste dal competente ufficio del servizio idrografico, a curare la installazione ed il regolare funzionamento degli apparecchi che sieno loro prescritti ed a segnalare al consiglio superiore dei lavori pubblici l'energia elettrica prodotta.

Art. 43. Gli utenti che hanno derivazioni stabilite a bocca libera con chiuse, sia permanenti che temporanee, stabili od instabili fisse o mobili, sono obbligati a provvedere perché si mantengano innocue al pubblico ed al privato interesse seguendo le consuetudini locali. Il ministro dei lavori pubblici può imporre, con comminatoria di esecuzione di ufficio in caso di inadempimento, che le bocche libere siano munite degli opportuni manufatti regolatori e moderatori della introduzione delle acque. Quando fra due o più utenti debba farsi luogo al riparto delle disponibilità idriche di un corso d'acqua sulla base di singoli diritti o concessioni, potrà es- sere istituito un regolatore di nomina governativa, il quale, a spesadi detti utenti, provvederà a tale riparto, escluso qualsiasi responsabilità ed onere per l'amministrazione dei lavori pubblici. Il ministro dei lavori pubblici può imporre temporanee limitazioni all'uso della derivazione che sieno ritenute necessarie per speciali motivi di pubblico interesse, o quando si verificano eccezionali deficienze dell'acqua disponibile, in guisa da conciliare nel modo più opportuno le legittime esigenze delle diverse utenze.

Art. 44. È in facoltà del ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore, di sostituire in ogni tempo, in tutto od in parte, alla quantità di acqua o di energia idraulica utilizzata una corrispondente quantità di acqua o di energia idraulica, od elettrica ugualmente utilizzabile, senza aggravio o pregiudizio dell'utente, restando ferma ogni altra condizione dell'utenza in quanto compatibile colla modificazione apportata.

Art. 45. Quando una domanda di concessione per un'importante utilizzazione d'acqua risulti tecnicamente incompatibile con meno importanti utilizzazioni legittimamente costituite o concesse, si può ugualmente, sentito il consiglio superiore, sentiti gli interessati, far luogo alla concessione. In tal caso il concessionario è tenuto a indennizzare gli utenti preesistenti, fornendo loro, a propria cura e spese, una corrispondente quantità di acqua, e nel caso di impianti per forza motrice, una quantità di energia corrispondente a quella effettivamente utilizzata, provvedendo alle trasformazioni tecniche necessarie in guisa da non aggravare o pregiudicare gli interessi degli utenti preesistenti. Questi sono tenuti a corrispondere annualmente al nuovo concessionario il canone che dovevano allo stato, ai comuni ed alle province, e, qualora, per effetto delle presenti disposizioni, siano esonerati da spese di esercizio, una quota delle spese di esercizio sopportate dal nuovo concessionario in nessun caso maggiore di quella di cui risultano esonerati. Tuttavia, quando, a giudizio insindacabile del ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore, la fornitura di acqua o di energia sia eccessi vamente gravosa, in rapporto al valore economico della preesistente utenza, il titolare di quest'ultima è indennizzato dal nuovo concessionario a termini della legge sulle espropriazioni. Nel caso in cui la minore incompatibile utilizzazione sia stata concessa ma non ancora attuata, il ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore, stabilisce insindacabilmente, in base ai criteri enunciati nel presente articolo e tenuto conto degli scopi a cui l'utenza è destinata, in qual modo questa debba essere compensata.

Art. 46. L'obbligo imposto al nuovo concessionario dall'articolo precedente di fornire ad utenti preesistenti una corrispondente quantità di acqua o di energia avrà la seguente durata:

a) fino al 31 gennaio 1977, se l'utenza preesistente consisteva in una grande derivazione per forza motrice, concessa in base alle leggi 20 marzo 1865 n. 2248, all. F, 10 agosto 1884 n. 2644, e fino al 19 maggio 1983 per le grandi derivazioni per forza motrice legittimamente esistenti nei territori annessi al regno, all'entrata in vigore della legislazione italiana sulle opere pubbliche.

b) fino alla scadenza delle rispettive concessioni se la preesistente utenza consisteva in una grande derivazione per forza motrice assentita in base al decreto luogotenenziale 20 novembre 1916 n. 1664, o al decreto reale 9 ottobre 1919 n. 2161, o alla presente legge;

c) per trenta anni dall'inizio della nuova concessione se la utenza preesistente consisteva in una piccola derivazione per forza motrice, salvo il disposto del precedente articolo 23, comma secondo;

d) fino a che duri la nuova concessione, anche per effetto di proroghe o rinnovazioni concesse ai sensi degli articoli 22, 28 e 30 della presente legge, se l'utenza preesistente consisteva in una derivazione per qualsiasi uso diverso dalla forza motrice.

Art. 47. Quando per l'attuazione di una nuova utenza sia necessario per ragioni tecniche ed economiche, di avvalersi delle opere di presa e di derivazione di altre utenze preesistenti, si può sentito il consiglio superiore, accordare la nuova concessione, stabilendo le cautele per la loro coesistenza e il compenso che il nuovo utente deve corrispondere a quelli preesistenti. Con le stesse norme e condizioni si può accordare la concessione di derivare e utilizzare parte di acqua spettante ad altro utente, quando manchi il mo- do di soddisfare altrimenti il nuovo richiedente e la nuova concessione non alteri l'economia e la finalità di quelle preesistenti.

Art. 48. Qualora il regime di un corso d'acqua o di un bacino di acqua pubblica sia modificato per cause naturali, lo stato non è tenuto ad alcuna indennità verso qualunque utente, salvo la riduzione o la cessazione del canone in caso di diminuita o soppressa utilizzazione dell'acqua. Gli utenti, se le innovate condizioni locali lo consentono, sono autorizzati ad eseguire, a loro spese, le opere necessarie per ristabilire le derivazioni. Quando il regime di un corso d'acqua o di un bacino di acqua pubblica sia modificato permanentemente per esecuzione da parte dello stato di opere rese necessarie da ragioni di pubblico interesse, l'utente, oltre all'eventuale riduzione o cessazione del canone, ha diritto ad una indennità, qualora non gli sia possibile senza spese eccessive di adattare la derivazione al corso d'acqua modificato. L'apprezzamento di tale possibilità è fatto con decreto del ministro dei lavori pubblici sentito il consiglio superiore. La misura dell'indennità, quando sia dovuta, è determinata col decreto stesso, salvo ricorso ai tribunali delle acque pubbliche.

Art. 49. Qualunque utente di acqua pubblica, che intenda variare sostanzialmente le opere di raccolta, regolazione, presa e restituzione, la loro ubicazione e l'uso dell'acqua, è soggetto a tutte le formalità e condizioni richieste per le nuove concessioni, compreso il pagamento del canone. Quando le variazioni, pure aumentando la quantità d'acqua o di forza motrice utilizzata, lascino sostanzialmente invariate le opere di raccolta, regolazione, presa o restituzione dell'acqua, la loro ubicazione e l'uso dell'acqua, il ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore, può previa breve istruttoria limitatamente alle varianti introdotte, accordare la concessione senza le condizioni e formalità stabilite al comma precedente, salvo il pagamento del canone per la maggiore utilizzazione. In questo caso resta ferma la scadenza originaria dell'utenza. Per le variazioni contemplate all'articolo 217 della presente legge che non rientrino nell'applicazione dei precedenti comma del presente articolo, valgono le norme ivi stabilite. Ogni altra variazione nelle opere e nei meccanismi destinati alla produzione o nell'uso della forza motrice deve essere previamente notificata al ministero dei lavori pubblici. Per la mancata notificazione l'utente incorre nell'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila, salvo il diritto dell'amministrazione di ordinare la riduzione in pristino stato a spese del contravventore.

Art. 50. Nei casi di accertata urgenza l'ufficio del genio civile, riferendone immediatamente al ministro dei lavori pubblici, può permettere in via provvisoria che siano attuate variazioni nelle derivazioni e nelle utilizzazioni di acqua pubblica, purchè gli utenti si obblighino formalmente, con congrua cauzione da depositare presso la cassa dei depositi e prestiti, ad eseguire le opere ed osservare le prescrizioni e condizioni che saranno definitivamente stabilite nel nuovo atto di concessione, oppure a demolire le opere costruite in caso di negata concessione.

Art. 51. Nell'interesse delle ferrovie, della navigazione interna, delle bonifiche, delle irrigazioni, della fornitura di acqua potabile e di altri importanti servizi pubblici, il ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore, può riservare per un quadriennio l'utilizzazione di tutta o di parte della portata di un determinato corso d'acqua. La riserva può essere prorogata dal ministro dei lavori pubblici soltanto per un altro quadriennio, sentito il consiglio superiore. Nell'interesse della elettrificazione delle ferrovie dello stato, la riserva potrà essere, se necessario, prorogata per un terzo quadriennio. Della riserva è data notizia nel foglio degli annunzi legali delle province interessate e nel bollettino ufficiale del ministero dei lavori pubblici. Quando, per ragione di interesse pubblico, sia opportuno non differire la utilizzazione immediata per produzione di energia, si può, sentito il consiglio superiore, far luogo alla concessione sostituendo alla riserva di acqua quella di determinata quantità di energia corrispondente alle caratteristiche della energia richiesta ed a prezzo di costo effettivo (comprese le quote per interesse ed ammortamento), o far luogo alla concessione con facoltà di riscatto, il tutto a condizioni speciali da stabilirsi nel disciplinare. In mancanza di accordo fra l'amministrazione interessata ed il concessionario sul prezzo di costo, questo è determinato con decreto del ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore. Qualora nei disciplinari di concessione o comunque nelle intervenute convenzioni, anche se anteriori alla pubblicazione della presente legge, sia as- segnato un termine per l'utilizzazione dell'energia nell'interesse della trazione elettrica ferroviaria, l'amministrazione interessata potrà, decorso detto termine, avvalersi della riserva per tutta la durata della concessione, nei limiti di un quinto dell'energia prodotta e con facoltà di effettuare anche prelievi parziali successivi. Per l'esercizio di tale diritto, quando sia decorso un quadriennio dal collaudo dell'impianto, dovrà darsi preavviso di quattro anni, anche per i prelievi parziali. Il saggio dell'interesse di cui al quarto comma del presente articolo, non potrà superare il saggio ufficiale di sconto alla data in cui verrà esercitato il diritto di riserva.

Art. 52. Nelle concessioni di grandi derivazioni per produzione di energia può essere riservata, ad uso esclusivo dei servizi pubblici, a favore dei comuni rivieraschi, nel tratto compreso tra il punto ove ha termine praticamente il rigurgito a monte della presa ed il punto di restituzione, una quantità di energia non superiore ad un decimo di quella ricavata dalla portata minima continua, anche se regolata, da consegnarsi alla officina di produzione. I comuni, a favore dei quali è fatta la riserva, devono chiedere la energia nel termine di non oltre quattro anni dalla data del decreto di concessione, e utilizzare effettivamente tale energia entro tre anni dalla comunicazione delle determinazioni del ministro dei lavori pubblici di cui al comma quarto del presente

 

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